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Emblema della Repubblica Italiana |
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Commento: Il referendum popolare rappresenta una forma di democrazia diretta. Sono però previsti limiti rilevanti:
a) il referendum è solo abrogativo (non può introdurre nuove norme, ma solo eliminare quelle esistenti);
b) vi sono comunque norme che non possono essere abrogate con referendum;
c) inoltre, la Corte di cassazione deve controllare la validità delle firme;
d) la Corte costituzionale deve decidere sull’ammissibilità del referendum proposto.
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