sabato 14 febbraio 2015

ITALIA - Costituzione (Articolo 75)

Emblema della Repubblica Italiana
Articolo 75
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Commento: Il referendum popolare rappresenta una forma di democrazia diretta. Sono però previsti limiti rilevanti: 
a) il referendum è solo abrogativo (non può introdurre nuove norme, ma solo eliminare quelle esistenti);
b) vi sono comunque norme che non possono essere abrogate con referendum; 
c) inoltre, la Corte di cassazione deve controllare la validità delle firme; 
d) la Corte costituzionale deve decidere sull’ammissibilità del referendum proposto.

Nessun commento:

Posta un commento