Ripartizione oneri fra locatore e conduttore. Ecco la nuova tabella.
Tale
utile e atteso documento è stato siglato dalle due parti più
rappresentative delle rispettive categorie, ossia da Confedilizia,
l'associazione dei proprietari immobiliari, e i sindacati degli
inquilini Sunia, Sicet e Uniat e va a sostituire la vecchia ed
alquanto datata tabella che era stata creata nel lontano 1999, la
quale di fatto poi era stata recepita nell'allegato G del D.M. 30
dicembre 2002. Era quindi necessario tale intervento sotto diversi
punti di vista: era sicuramente utile al fine di rendere attuali le
diverse riforme avvenute in questi anni nell'ambito della normativa
condominiale; era fondamentale inoltre attualizzare la ripartizione
di alcune spese che magari 15 anni fa ancora non esistevano in quanto
sorte a seguito dell'avanzamento tecnologico degli ultimi 20 anni;
era infine, ma non certo per importanza, utile fornire un documento
chiaro, certo e visibile che racchiuda anche i diversi orientamenti
giurisprudenziali avuti proprio nell'ambito della ripartizione delle
spese fra conduttore e locatore.
Come
utilizzare la tabella. Per quanto concerne l'utilizzo, tale tabella
può essere usata e quindi applicata, di comune accordo,
richiamandola semplicemente in sede si stipula e sottoscrizione del
contratto di locazione attraverso una formula che recita: «Gli oneri
accessori alla locazione di cui al presente contratto vengono
ripartiti in base alla tabella oneri accessori ripartizione fra
locatore e conduttore concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat
registrata il 30 aprile 2014 a Roma (agenzia Entrate, ufficio
territoriale Roma 2, n.8455/3)».
Effetto
deflativo sulle liti.
L'importanza di tale documento inoltre, oltre a rendere palesi e
certe le relative ripartizioni in ambito di spese condominiali, può
sicuramente avere un effetto benefico anche per quanto riguarda le
potenziali liti che potrebbero insorgere fra locatore e conduttore,
le quali sicuramente potrebbero evitarsi attraverso il richiamo, e la
conseguente applicazione, nel contratto di locazione di tale
documento. Inoltre, gli stessi sindacati, hanno mostrato l'intenzione
di creare una commissione paritetica nazionale che guidi attraverso
pareri, chiarimenti e interpretazioni alle strutture territoriali
firmatarie, a soggetti di rappresentanza e ai cittadini, in merito ai
contenuti delle ripartizioni, al fine quindi anche di evitare
possibili, e a volte inutili, liti giudiziarie tra conduttore e
locatore che andrebbero ad intasare un settore già alquanto colmo.
Contenuto
della tabella.
La tabella si presenta come un documento alquanto esaustivo. Infatti
disciplina ampi settori, dall'ascensore all'autoclave, dal
riscaldamento ai condizionatori d'aria, dalle parti comuni agli
interni, alle spese di portierato, fino ad includere settori che nel
1999 non erano contemplati, quali la videosorveglianza, fonti
rinnovabili di energia, inserite quindi per rendere tale documento al
passo con i tempi. Ma analizziamo, con chiarezza, le vari voci
presenti.
In
linea generale possiamo affermare
che gli inquilini devono sostenere le spese c.d.
di "ordinaria amministrazione" ossia tutte le manutenzioni
ordinarie e le piccole riparazioni, le spese per il consumo di
energia con relative letture e le ispezioni e collaudi degli impianti
(ascensore, autoclave, impianti di illuminazione, videocitofono e
videosorveglianza, ricezione televisiva e flussi informativi) e, per
il sistema antincendio, la ricarica degli estintori degli impianti
antincendio.
Sul
proprietario gravano, invece, le c.d. spese di straordinaria
amministrazione, come l'installazione di nuovi impianti o il loro
rifacimento, l'adeguamento alle disposizioni di legge, l'acquisto
degli estintori degli impianti antincendio
Per
quanto concerne le
tasse l'inquilino
dovrà pagare la tassa rifiuti e quella sull'occupazione del suolo
pubblico in caso di lavori condominiali; il proprietario invece dovrà
pagare l'Imu, mentre la tassa del passo carrabile sarà a carico del
conduttore
In
caso il condominio disponga del servizio di portierato, le spese
relative al portiere sono a carico dell'inquilino al 90% e del
proprietario al 10 per cento, tranne il materiale di pulizia che
tocca interamente all'inquilino e, in coerenza con le altre
divisioni, la manutenzione straordinaria della c.d. guardiola, ossia
il piccolo vano usato dal portiere, spetta interamente al
proprietario: tale suddivisione richiama la "vecchia"
disciplina della L. 392/1978, legge ormai abrogata.
Infine,
per le spese relative alla pulizia delle
parti comuni del condominio, le pratiche per l'assunzione o per il
conferimento dell'appalto ad un'impresa, l'acquisto e sostituzione di
macchinari per la pulizia, bidoni e contenitori spettano al locatore,
mentre tutto il resto (stipendi e altre spese in generale,
derattizzazione, sacchi, sgombero della neve) spetta al conduttore.
La
tabella inoltre contiene anche alcune voci relative alle parti
interne dell'appartamento locato, le quali sono disciplinate alla
stregua del doppio binario relativo alle spese di
ordinaria-straordinaria amministrazione.
In
calce alla tabella, infine, per le voci non previste dalla tabella
stessa si rimanda alle norme di legge e agli usi locali.
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